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LAVORATORI IMPATRIATI

ATTENZIONE: Alla fine del 2023 sono state apportate modifiche che rendono più stringente l'accesso al regime dei lavoratori impatriati per chi ha trasferito la propria residenza anagrafica in Italia dal 2024. I nuovi requisiti richiesti sono:

  • Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (da verificare caso per caso);

  • Residenza estera pregressa di almeno 3 anni che si allarga a 6 o 7 anni in caso di prestazione lavorativa a favore del medesimo datore di lavoro estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo societario;

  • Impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni.

Oltre ai requisiti di accesso è stata modificata:

  • la durata del regime agevolato, che sarà di 5 anni con possibile proroga di ulteriori 3 anni in caso di iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti il trasferimento;

  • la detassazione del reddito, che sarà univoca al 50% con riduzione al 40% solo in presenza di un figlio minore.

Per le persone che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 2023 restano valide le norme sugli impatriati in vigore prima della modifica normativa sopra menzionata.

I soggetti che hanno traferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023 adottano la normativa agevolata qui di seguito esposta.

La fiscalità agevolata per i "lavoratori impatriati" consiste nella tassazione del solo 30% del reddito prodotto in Italia.

L'agevolazione è applicabile ai cittadini italiani, europei o extra-UE.

 

I requisiti necessari per ottenere l’agevolazione sono:

  • trasferire la residenza nel territorio dello Stato;

  • non essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento ed impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;

  • svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

 

Il regime è applicabile per un quinquennio, a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi.

 

Sono agevolabili le seguenti tipologie reddituali:

  • Reddito di lavoro dipendente e assimilato;

  • Reddito di lavoro autonomo;

  • Reddito di impresa (se avviato dopo il 31/12/2019). Unicamente quello dell’imprenditore individuale.

 

Nel caso di redditi di impresa (quadro RF ed RG della dichiarazione) la base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali INPS è la stessa individuata ai fini IRPEF, questa è l'importante novità introdotta dalla circolare INPS n. 52 del 07/06/2023.

I sopra menzionati redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo nella misura del 30% (come detto per cinque anni).

Tale agevolazione viene eventualmente estesa per ulteriori cinque anni (con esenzione del 50%) in presenza di uno dei seguenti requisiti:

  • l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

oppure

  • l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».

 

Nel caso in cui un soggetto abbia prodotto nei primi mesi dell’anno redditi al di fuori del territorio dello Stato e, per essere rientrato in corso d’anno, risulti fiscalmente residente in Italia, detti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo in via ordinaria, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Per chi accede a questa agevolazione non è possibile usufruire anche del regime forfettario.

La modalità di fruizione del beneficio variano in base alla tipologia di reddito agevolato.

Gestione RSU (Restricted Stock Units)

Questa forma di benefit al dipendente, molto utilizzata dalle grandi multinazionali, rientra nella categoria dei redditi da lavoro dipendente. L'imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa, e in relazione alle azioni, si precisa che tale momento coincide con quello in cui è esercitato il diritto di opzione, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli (circolare 9 settembre 2008, n. 54/E).

Su questi piani di incentivazione il regime fiscale dei lavoratori impatriati si applicherà solo sulla parte di retribuzione variabile riferibile all'attività lavorativa prestata in Italia.

Per info, contatti o per una consulenza online scrivetemi all'indirizzo mail oppure compilate il modulo presente nella sezione contatti.

Vi darò un primo feedback nel più breve tempo possibile.

Email: lelli@studiobenettibusinelli.it

C/o Benetti & Businelli Studio professionale Galleria Cavour, 7, 40124 Bologna, BO, Italia

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